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Le affermazioni del Presidente Napolitano. «Mi auguro che in Parlamento si possa affrontare anche la questione della cittadinanza ai bambini nati in Italia da immigrati stranieri. Negarla è un'autentica follia, un'assurdità. I bambini hanno questa aspirazione» ha recentemente affermato il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, facendo scaturire un ampio dibattito politico che è stato al centro dell’attenzione dei media nazionali. Vediamo in dettaglio che cosa prevede la normativa attuale (a novembre 2011) per chi nasce in Italia da genitori stranieri. La cittadinanza negata alla nascita. La legge per l’acquisizione della cittadinanza che è attualmente in vigore nel nostro Paese (legge n. 91 del 5 febbraio 1992) si basa principalmente sul principio dello “ius sanguinis” (diritto di sangue): secondo l’art. 1 comma 1 lett. a), è cittadino per nascita “il figlio di padre o di madre cittadini”. Lo “ius soli” (diritto di suolo), ovvero il diritto alla cittadinanza che si origina dal fatto di essere nato nel territorio dello stato, è limitato ad alcuni rari casi: secondo l’art. 1 comma 1 lett. b), è cittadino per nascita “chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. All’art. 1 comma 2, si aggiunge che “è considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”. Non sono previsti altri casi in casi in cui si possa acquistare la cittadinanza per nascita. Perciò, i bambini che nascono in Italia e che hanno entrambi i genitori stranieri non hanno il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana al momento della nascita (tranne nei casi in cui la legge del paese di provenienza dei genitori non prevede la possibilità di trasmettere la loro cittadinanza al figlio). La cittadinanza acquistata in minore età con i genitori. All’art. 14 della legge n. 91 del 1992 si afferma che i minori figli di genitori stranieri possono diventare cittadini italiani quando uno dei genitori ottiene la cittadinanza: “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza”. Nel regolamento di esecuzione della legge (D.P.R. n. 572 del 1993), all’art 12 commi 1 e 2, viene data qualche precisazione sul requisito della convivenza: “Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge l'acquisto della cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione”. La cittadinanza per scelta tra i 18 anni e i 19 anni. Chi è nato in Italia da genitori stranieri può diventare cittadino italiano quando diventa maggiorenne, a condizione che abbia risieduto ininterrottamente nel nostro Paese e che chieda di diventare cittadino prima di compire 19 anni, come si afferma nell’art. 4 comma 2 della legge n. 91 del 1992: “Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”. La domanda deve essere fatta presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di appartenenza. Nel regolamento di esecuzione della legge (D.P.R. n. 572 del 1993), all’art. 3 comma 4, si precisa che la dichiarazione di volontà “deve essere corredata della seguente documentazione: a) atto di nascita; b) documentazione relativa alla residenza”. Il richiedente deve perciò dimostrare, fin dal momento della nascita, il possesso di un regolare permesso di soggiorno (annotato su quello dei genitori) e la registrazione all’anagrafe del Comune di residenza. Nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 22/07 del 7 novembre 2007 si precisa che, se in periodi successivi alla nascita (che “dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia”) “si rilevassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa sul territorio italiano, l’interessato potrà inoltre produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la presenza in Italia”. Nella circolare inviata dal Ministero dell’Interno a tutte le Prefetture il 5 gennaio del 2007, si precisa che brevi soggiorni all’estero – per motivi di salute, di studio o di famiglia – non devono essere ritenuti pregiudizievoli per la concessione della cittadinanza se l’aspirante cittadino ha mantenuto la residenza legale in Italia (permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica in Comune) e se fornisce un’idonea documentazione delle motivazioni dell’allontanamento dal territorio italiano. L’istanza per l’ottenimento della cittadinanza è soggetta al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro, come affermato all’art. 12 della legge n. 94 del 15 luglio 2009. Coloro che sono nati e vissuti in Italia hanno dunque solo un anno di tempo, dopo il raggiungimento della maggiore età, per richiedere la cittadinanza; il problema è che gran parte di loro non è a conoscenza di questo limite temporale, come è stato sottolineato nel comunicato stampa dell’opuscolo informativo “18 anni... in comune!”, realizzato in ottobre dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), da Save the Children Italia e dalla Rete 2G – Seconde Generazioni (una organizzazione nazionale apartitica fondata da figli di immigrati e rifugiati nati e/o cresciuti nel nostro Paese). La cittadinanza concessa in maggiore età con decreto del Presidente della Repubblica. Se tra i 18 e i 19 anni non coglie l’occasione descritta nel paragrafo precedente, chi è nato in Italia può diventare cittadino come previsto dall’art. 9 comma 1 lett. a) della legge n. 91 del 1992: “La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno allo straniero [...] che è nato nel territorio della Repubblica e [...] vi risiede legalmente da almeno tre anni”. Anche in questo caso, brevi soggiorni all’estero – per motivi di salute, di studio, di lavoro o di famiglia – non sono ritenuti pregiudizievoli per la concessione della cittadinanza se l’aspirante cittadino ha mantenuto la residenza legale in Italia e se fornisce un’idonea documentazione dei motivi che lo hanno allontanato dal territorio italiano (circolare del 5 gennaio 2007 del Ministero dell’Interno). Come si afferma all’art. 10 della legge n. 91 del 1992, il decreto di concessione della cittadinanza ha effetto solo se entro sei mesi il richiedente presta giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. Nel D.P.R. n. 572 del 1993, all’art. 4 commi 3 e 5, si legge che l’istanza deve essere presentata alla Prefettura della provincia di residenza, che la inoltrerà al Ministero dell’Interno, e deve essere corredata anche dai seguenti documenti “a) atto di nascita; b) certificato di situazione di famiglia; c) certificazione penale rilasciata dagli Stati di origine e di residenza. È facoltà del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti”. È bene evidenziare che in questo caso l’atto di concessione della cittadinanza è su base “squisitamente discrezionale”, come affermato dalla giurisprudenza e come è stato riportato anche nella circolare del Ministero dell’Interno del 5 gennaio del 2007, in cui si afferma anche che “l’Amministrazione deve verificare, sia i requisiti prescritti dalla legge, sia l’insieme di ulteriori elementi che motivino l’opportunità della concessione”. Perciò, anche se la legislazione non lo prevede esplicitamente, il Ministero richiede la presentazione di certificati che attestino “la capacità dell’interessato di disporre di mezzi adeguati a garantirgli l’autosufficienza economica e il soddisfacimento degli obblighi di solidarietà. Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, il parametro assunto da questo Dicastero, sulla base del consolidato orientamento del Consiglio di Stato è [...] pari a circa 8.300 euro. Lo straniero è quindi tenuto a provare la propria posizione reddituale e il regolare assolvimento degli obblighi fiscali, per i periodi immediatamente antecedenti la presentazione dell’istanza”; la stessa circolare precisa che il requisito reddituale può essere valutato in relazione all'intero nucleo familiare. La concessione della cittadinanza è soggetta al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro (art. 12 della legge n. 94 del 2009). La necessità di una riforma. Il principio dello “ius sanguinis”, su cui è imperniata la legislazione attuale, è collegato storicamente al fatto che l’Italia fosse un paese caratterizzato da massiccia emigrazione e serviva per tutelare le famiglie che espatriavano per cercare fortuna. Negli ultimi decenni il flusso migratorio si è invertito e in un paese caratterizzato da forte immigrazione sarebbe utile applicare anche il principio dello “ius solis”, a tutela di coloro che nascono sul territorio nazionale. La normativa attuale in materia di cittadinanza risulta perciò anacronistica e, come ha affermato il Presidente Napolitano, sarebbe auspicabile una riforma legislativa a favore e tutela dei bambini che nascono nel nostro Paese. In aggiunta, sarebbe augurabile anche un percorso ad hoc per l’acquisizione della cittadinanza anche per coloro che, pur non essendo nati in Italia, vi giungono in tenera età, crescono frequentando le scuole italiane e spesso hanno l’italiano come lingua madre proprio come coloro che sono nati in Italia. Proprio in vista di una revisione normativa, è attualmente in corso di svolgimento la raccolta firme della campagna nazionale per i diritti dei cittadini intitolata “L’Italia sono anch’io”; l’obiettivo è quello di presentare in Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare, per modificare la legge n. 91 del 1992. Tra le altre, verrebbero introdotte le seguenti previsioni normative: è cittadino per nascita “chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia legalmente soggiornante in Italia da almeno un anno”; “Lo straniero nato in Italia o entratovi entro il decimo anno di età, che vi abbia legalmente soggiornato fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di volere acquistare la cittadinanza italiana entro due anni dalla suddetta data”; “Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale, se ha frequentato un corso di istruzione primaria, o secondaria di primo grado ovvero secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana” e “alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiari, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana”. Per poter presentare la proposta in Parlamento, devono essere raccolte almeno 50.000 firme entro l’inizio di marzo 2012. La campagna è promossa da 19 organizzazioni della società civile (Acli, Arci, Asgi –Associazione studi giuridici sull’immigrazione, Caritas Italiana, Centro Astalli, Cgil, Cnca – Coordinamento nazionale delle comunità d’accoglienza, Comitato 1° Marzo, Emmaus Italia, Fcei – Federazione Chiese Evangeliche In Italia, Fondazione Migrantes, Libera, Lunaria, Il Razzismo Brutta Storia, Rete G2 – Seconde Generazioni, Tavola della Pace e Coordinamento nazionale degli enti per la pace e i diritti umani, Terra del Fuoco, Ugl Sei) e dall’editore Carlo Feltrinelli; presidente del Comitato promotore è il Sindaco di Reggio Emilia, Graziano Delrio.
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