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La madre può non riconoscere il neonato. Secondo la legislazione italiana ogni donna, quando partorisce, ha diritto a non riconoscere il neonato, rimanendo nell'anonimato: la legislazione mira a tutelare la partoriente che, in situazioni di difficoltà personali, economiche o sociali, decida di non tenere con sé il bambino, e le offre la possibilità di partorire in una struttura sanitaria adeguata, garantendole allo stesso tempo la riservatezza. L'obiettivo è duplice: da un lato garantire un'assistenza ottimale a madre e figlio, dall'altro evitare che la madre compia qualche atto irreparabile, come l'abbandono del neonato in condizioni non protette. Può scegliere di non riconoscere il figlio anche una donna coniugata. I diritti di madre e figlio. Qualora una partoriente compia questa scelta, ha diritto al rispetto della propria decisione, ha diritto all'assistenza sanitaria per la gravidanza e il parto e ha diritto alla riservatezza; gli operatori sanitari saranno vincolati al segreto e il nome della madre non comparirà nella dichiarazione di nascita del bambino. L’articolo 30, comma 1, del DPR 396/2000 recita: “La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata”. Anche il bambino è tutelato: a dieci giorni il neonato riceve un nome e la cittadinanza italiana e il Tribunale dei Minori apre un procedimento di adottabilità. Al bambino viene così garantita l’integrazione sociale, grazie a una rapida procedura di adozione, con l'inserimento in una famiglia adottiva idonea individuata dal Tribunale dei Minori. La garanzia dell’anonimato. La tutela dell’anonimato della madre non ha nessun tipo di limitazione, neanche temporale. Come si afferma infatti all’articolo 28, comma 7, della legge 184/1983 sull’adozione e affidamento di minori (così come modificato dal DPR 196/2003 sulla protezione dei dati personali), l’accesso alle informazione sull’identità dei genitori biologici “non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396”. In questi casi l’adottato potrà accedere “a qualunque atto relativo alle proprie origini nel quale siano opportunamente occultati il nome della madre o altri elementi che valgano ad identificarla”, come affermato dal decreto 18/12/07 del Tribunale dei Minori di Firenze, in cui si specifica che “potrà essere considerato dato identificativo l’indicazione del luogo in cui è nata la donna specie se abbinato alla sua data di nascita”; non saranno invece considerati dati identificativi “l’indicazione della sola data di nascita della madre non abbinata al luogo, così come, spogliati da riferimenti territoriali, la sua professione, eventuali titoli di studio o condizioni di salute, ecc”. Culla Segreta. Per compiere una scelta consapevole, è necessario conoscere i propri diritti e le possibilità a disposizione. Per avere queste informazioni si può chiamare, ad esempio, il numero verde gratuito Culla Segreta (848.849.849). Il servizio è stato attivato dall'Istituto Provinciale per l’Infanzia Santa Maria della Pietà, che ha sede a Venezia, con il contributo della Cassa di Risparmio di Venezia. Altre iniziative locali Ospedale Predabissi di Vizzolo (Sud Milano) Culla per la vita : Clinica Mangiagalli (Milano) Culla di Montecassino (FR) Associazione NinnaHo: lista culle termiche d'Italia Per approfondire… Rossi R. (2008) Famiglia e persone. Vol.1. UTET giuridica. Il Bambino "genuino": riconoscimento del figlio nell'antica Roma Eleonora Fanos
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